Ordinanza 121/1983 (ECLI:IT:COST:1983:121)
Massima numero 12773
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
13/04/1983; Decisione del
13/04/1983
Deposito del 29/04/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
12774
Titolo
ORD. 121/83 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE MARCHE - DELIBERA DEL 26 MARZO 1982, N. 8069, DELLA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI CONTROLLO CHE ANNULLA DELIBERA DELLA GIUNTA NON IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - REIEZIONE.
ORD. 121/83 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE MARCHE - DELIBERA DEL 26 MARZO 1982, N. 8069, DELLA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI CONTROLLO CHE ANNULLA DELIBERA DELLA GIUNTA NON IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - REIEZIONE.
Testo
Nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni o tra Regioni il termine per la costituzione, di cui all'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve ritenersi perentorio.
Nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni o tra Regioni il termine per la costituzione, di cui all'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve ritenersi perentorio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 27