Sentenza 256/2020 (ECLI:IT:COST:2020:256)
Massima numero 42708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
03/11/2020; Decisione del
03/11/2020
Deposito del 01/12/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Titolo
Energia - Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - Canone aggiuntivo unico dovuto per la proroga - Trattenimento da parte dei Comuni delle somme versate dai concessionari antecedentemente alla sentenza n. 1 del 2008 della Corte costituzionale - Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale.
Energia - Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche - Canone aggiuntivo unico dovuto per la proroga - Trattenimento da parte dei Comuni delle somme versate dai concessionari antecedentemente alla sentenza n. 1 del 2008 della Corte costituzionale - Violazione del giudicato costituzionale - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 136 Cost., l'art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, secondo cui le somme incassate dai Comuni, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi Comuni. Con la sentenza indicata sono state dichiarate costituzionalmente illegittime varie disposizioni dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, aventi ad oggetto un'articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, tra cui la proroga decennale delle concessioni già esistenti (art. 1, comma 485), da cui era stata fatta altresì discendere l'illegittimità costituzionale, in particolare, del successivo comma 486, che aveva introdotto a carico dei concessionari un canone aggiuntivo unico. Sebbene, successivamente, la legge n. 208 del 2015 ha modificato la disposizione censurata dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Venezia - sopprimendo la sola previsione che autorizzava lo Stato a trattenere i canoni aggiuntivi unici ricevuti prima della sentenza n. 1 del 2008 - ha lasciato in vigore la previsione che abilita i Comuni a trattenere le somme ad essi versate in forza del citato art. 1, comma 486, cosicché la sostanza della volontà dello stesso legislatore è nel senso di raggiungere, con la nuova disciplina, un risultato corrispondente a quello dichiarato costituzionalmente illegittimo. (precedenti citati: sentenza n. 5 del 2017 e n. 205 del 2011).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 136 Cost., l'art. 15, comma 6-quinquies, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, secondo cui le somme incassate dai Comuni, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi Comuni. Con la sentenza indicata sono state dichiarate costituzionalmente illegittime varie disposizioni dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, aventi ad oggetto un'articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, tra cui la proroga decennale delle concessioni già esistenti (art. 1, comma 485), da cui era stata fatta altresì discendere l'illegittimità costituzionale, in particolare, del successivo comma 486, che aveva introdotto a carico dei concessionari un canone aggiuntivo unico. Sebbene, successivamente, la legge n. 208 del 2015 ha modificato la disposizione censurata dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Venezia - sopprimendo la sola previsione che autorizzava lo Stato a trattenere i canoni aggiuntivi unici ricevuti prima della sentenza n. 1 del 2008 - ha lasciato in vigore la previsione che abilita i Comuni a trattenere le somme ad essi versate in forza del citato art. 1, comma 486, cosicché la sostanza della volontà dello stesso legislatore è nel senso di raggiungere, con la nuova disciplina, un risultato corrispondente a quello dichiarato costituzionalmente illegittimo. (precedenti citati: sentenza n. 5 del 2017 e n. 205 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 15
co. 6
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte