Ordinanza 122/1983 (ECLI:IT:COST:1983:122)
Massima numero 12775
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
13/04/1983; Decisione del
13/04/1983
Deposito del 29/04/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 122/83. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - RICORSO REGIONALE PER L'ANNULLAMENTO DI UNA SENTENZA PRETORILE (NON SUSCETTIBILE, PER IL CONTENUTO, DI PRODURRE IL DANNO LAMENTATO) - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA - REIEZIONE.
ORD. 122/83. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - RICORSO REGIONALE PER L'ANNULLAMENTO DI UNA SENTENZA PRETORILE (NON SUSCETTIBILE, PER IL CONTENUTO, DI PRODURRE IL DANNO LAMENTATO) - ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA - REIEZIONE.
Testo
Nel conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni la sospensione di cui all'art. 40 l. 11 marzo 1953 n. 87 non puo' essere concessa quanto all'atto impugnato (nella specie, una sentenza penale che in motivazione conteneva, secondo la regione ricorrente, un' "intimazione", ad organi amministrativi) che non sia suscettibile di esecuzione.
Nel conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni la sospensione di cui all'art. 40 l. 11 marzo 1953 n. 87 non puo' essere concessa quanto all'atto impugnato (nella specie, una sentenza penale che in motivazione conteneva, secondo la regione ricorrente, un' "intimazione", ad organi amministrativi) che non sia suscettibile di esecuzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 40