Sentenza 126/1983 (ECLI:IT:COST:1983:126)
Massima numero 9720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  21/04/1983;  Decisione del  21/04/1983
Deposito del 05/05/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9719  9721  9722  9723


Titolo
SENT. 126/83 B. MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PRETESA IDENTITA' DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE AL SORVEGLIATO SPECIALE E AL LIBERO VIGILATO - PRETESA IRRAZIONALITA' DEL DIVERSO TRATTAMENTO SANZIONATORIO DELLE DUE SITUAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non ha fondamento sostenere che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la misura di sicurezza della liberta` vigilata, pur se diverse per presupposti ed effetti, danno vita a restrizioni analoghe per i soggetti ai quali l'una o l'altra sono applicate e da cio` dedurre che analoghi e di analoga gravita` dovrebbero considerarsi i comportamenti di trasgressione alle prescrizioni che le restrizioni stesse impongono all'uno o all'altro soggetto, per desumerne infine la irrazionalita` dei trattamenti sanzionatori differenziati previsti per i comportamenti medesimi (arresto per il sorvegliato speciale - misura di sicurezza "facoltativa" per il libero vigilato). In primo luogo infatti nessuna disposizione del codice penale indica analiticamente quali prescrizioni il giudice debba imporre al libero vigilato, a differenza di quanto l'art. 5 stabilisce per alcuni soggetti, fra cui il sorvegliato speciale. Ne` d'altra parte la sola possibilita` che, di fatto, nelle due ipotesi possano aversi prescrizioni analoghe o ugualmente formulate vale a rendere omogenee le due situazioni. In secondo luogo, e soprattutto, le condotte materiali (anche se per ipotesi uguali) non possono essere considerate in se`, ma vanno valutate in riferimento agli interessi ritenuti dall'ordinamento meritevoli di tutela, che le condotte stesse offendono o mettono in pericolo. E stabilire se e come una condotta debba essere sanzionata in relazione al danno o al pericolo che da essa deriva agli interessi suddetti rientra nelle scelte discrezionali del legislatore e il rapporto fra precetto e sanzione, penale o meno, implica un giudizio di valore riservato esclusivamente al legislatore stesso, e sindacabile in un giudizio costituzionale nell'esclusiva ipotesi di palese irrazionalita`. Nessuna irrazionalita` puo` peraltro riscontrarsi nell'art. 9 L. n. 1423 del 1956, nel testo modificato dall'art. 8 L. n. 497 del 1974, che individua nella trasgressione alle prescrizioni poste in essere dal sorvegliato speciale un illecito penale punito con pena detentiva, atteso che cio` risponde pienamente al preminente interesse alla difesa sociale e tenuto conto del valore anche intimidatorio della previsione incriminatrice. Cosi` come per suo conto del tutto razionale appare la norma dell'art. 231 c.p., che prevede la "possibilita`" di irrogazione di una misura di sicurezza al libero vigilato che trasgredisca alle prescrizioni impostegli, consentendo peraltro al giudice di valutare se e quali provvedimenti sia opportuno adottare, in sede di riesame della pericolosita`, passando anche dalla misura non detentiva a quella detentiva (non fondatezza della questione di l.c. dell'art. 9 l. 27 dicembre 1956 n. 1423, nel testo modificato dall'art.8 l. 14 ottobre 1974 n. 497 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte