Sentenza 126/1983 (ECLI:IT:COST:1983:126)
Massima numero 9721
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
21/04/1983; Decisione del
21/04/1983
Deposito del 05/05/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 126/83 C. MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A PUBBLICHE RIUNIONI - PRETESA INDETERMINATEZZA DELLA DISCIPLINA IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C..
SENT. 126/83 C. MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A PUBBLICHE RIUNIONI - PRETESA INDETERMINATEZZA DELLA DISCIPLINA IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C..
Testo
Non viola il principio di legalita` di cui all'art. 25 Cost. la norma (artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, quest'ultimo modificato dall'art. 8 l. 14 ottobre 1974 n. 497), che, secondo il giudice "a quo", consentirebbe di vietare al sorvegliato speciale la partecipazione a pubbliche riunioni e comizi, elettorali, senza porre alcun criterio direttivo. La violazione non sussite in quanto la norma suddetta esprime il divieto di partecipare a pubbliche riunioni in termini assolutamente tassativi senza margini di discrezionalita` per il giudice, che deve applicare la prescrizione "in ogni caso" e cioe` a tutti i sorvegliati speciali. (Non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, quest'ultimo modificato dall'art. 8 L. 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost.).
Non viola il principio di legalita` di cui all'art. 25 Cost. la norma (artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, quest'ultimo modificato dall'art. 8 l. 14 ottobre 1974 n. 497), che, secondo il giudice "a quo", consentirebbe di vietare al sorvegliato speciale la partecipazione a pubbliche riunioni e comizi, elettorali, senza porre alcun criterio direttivo. La violazione non sussite in quanto la norma suddetta esprime il divieto di partecipare a pubbliche riunioni in termini assolutamente tassativi senza margini di discrezionalita` per il giudice, che deve applicare la prescrizione "in ogni caso" e cioe` a tutti i sorvegliati speciali. (Non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, quest'ultimo modificato dall'art. 8 L. 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte