Sentenza 126/1983 (ECLI:IT:COST:1983:126)
Massima numero 9722
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
21/04/1983; Decisione del
21/04/1983
Deposito del 05/05/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 126/83 D. MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A PUBBLICHE RIUNIONI - PRETESA LIMITAZIONE DEI DIRITTI DI LIBERTA' DI CUI AGLI ARTT. 21 E 49 COST. - PUNTUALIZZAZIONE DELL'UNICO PROFILO POSSIBILE: ART.17 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 126/83 D. MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A PUBBLICHE RIUNIONI - PRETESA LIMITAZIONE DEI DIRITTI DI LIBERTA' DI CUI AGLI ARTT. 21 E 49 COST. - PUNTUALIZZAZIONE DELL'UNICO PROFILO POSSIBILE: ART.17 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non esiste contrasto fra la norma (artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, quest'ultimo modificato dall'art. 8 L. 14 ottobre 1974 n. 497) che vieta al sorvegliato speciale di partecipare a pubbliche riunioni e comizi elettorali e gli artt. 21 e 49 Cost. A fronte di tale divieto sta infatti solo il principio della liberta` di riunione di cui all'art. 17 Cost., e non certo quello della liberta` di manifestazione del pensiero e, ancora meno, quello della liberta` di associarsi liberamente in partiti, che non si vede come possano essere menzionati dalla norma suindicata. Sotto il profilo peraltro dell'art. 17 Cost., la norma (specificamente solo l'art. 5 che pone il divieto e non anche l'art. 9, che ne sanziona la violazione) e` stata gia` ritenuta costituzionalmente legittima con la sentenza n. 27 del 1957, le cui argomentazioni meritano integrale conferma. (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 sollevata in relazione agli artt. 21 e 49 Cost.) Cfr. sent. n.27 del 1957.
Non esiste contrasto fra la norma (artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, quest'ultimo modificato dall'art. 8 L. 14 ottobre 1974 n. 497) che vieta al sorvegliato speciale di partecipare a pubbliche riunioni e comizi elettorali e gli artt. 21 e 49 Cost. A fronte di tale divieto sta infatti solo il principio della liberta` di riunione di cui all'art. 17 Cost., e non certo quello della liberta` di manifestazione del pensiero e, ancora meno, quello della liberta` di associarsi liberamente in partiti, che non si vede come possano essere menzionati dalla norma suindicata. Sotto il profilo peraltro dell'art. 17 Cost., la norma (specificamente solo l'art. 5 che pone il divieto e non anche l'art. 9, che ne sanziona la violazione) e` stata gia` ritenuta costituzionalmente legittima con la sentenza n. 27 del 1957, le cui argomentazioni meritano integrale conferma. (non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423 sollevata in relazione agli artt. 21 e 49 Cost.) Cfr. sent. n.27 del 1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 49
Costituzione
art. 17
Altri parametri e norme interposte