Sentenza 256/2020 (ECLI:IT:COST:2020:256)
Massima numero 42709
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  03/11/2020;  Decisione del  03/11/2020
Deposito del 01/12/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  42707  42708  42710


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Giudicato costituzionale - Casi in cui è violato.

Testo

L'art. 136 Cost. risulta leso non solo quando sia espressamente disposto che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima conservi la propria efficacia, ma anche quando una disposizione di legge, per il modo con cui provvede a regolare le fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore, persegua e raggiunga, anche se indirettamente, lo stesso risultato. (Precedenti citati: sentenze n. 169 del 2015 e n. 88 del 1966).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la violazione del giudicato costituzionale sussiste non solo laddove il legislatore intenda direttamente ripristinare o preservare l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale, ma ogniqualvolta una disposizione di legge intenda mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti della struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. Pertanto, il giudicato costituzionale è violato non solo quando è adottata una disposizione che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 250 del 2017, n. 231 del 2017, n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 72 del 2013, n. 245 del 2012, n. 350 del 2010, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966).

Se il legislatore resta titolare del potere di disciplinare, con un nuovo atto, la stessa materia incisa da una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, è però senz'altro da escludere che possa legittimamente farlo limitandosi a "salvare", e cioè a "mantenere in vita", o a ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne. (Precedente citato: sentenza n. 169 del 2015).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte