Sentenza 128/1983 (ECLI:IT:COST:1983:128)
Massima numero 9849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  21/04/1983;  Decisione del  21/04/1983
Deposito del 05/05/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9848


Titolo
SENT. 128/83 B. LOCAZIONE - EQUO CANONE - VENDITA D'IMMOBILE DESTINATO AD ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le osservazioni che, nella massima che precede giustificano la scelta del legislatore di attribuire solo a determinate categorie di conduttori il diritto di prelazione, fanno venir meno il dubbio di costituzionalita` incentrato sulla esclusione dai benefici medesimi degli studi professionali. Infatti nella attivita` che in questi si svolge ordinariamente prevale l'elemento soggettivo, indipendentemente dalla sede di esercizio, non essendo ravvisabile l'elemento che il legislatore, ha voluto tutelare, concedendo il beneficio (e cioe` l'inerenza diretta all'ubicazione dell'immobile dell'avviamento, creato dal conduttore); mancando la omogeneita` di situazione fra operatori economici ed esercenti attivita` professionali resta poi esclusa la violazione dell'art. 3 Cost.. L'art. 35 Cost. non esclude che, nei limiti della ragionevolezza, in concreto rispettati, al legislatore sia riconosciuto il potere di attuare una distinta protezione delle svariate forme di applicazioni del lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in relazione agli artt. 3 e 35 Cost. - dell'art. 41 L. 27 luglio 1978 n. 392, che esclude il diritto di prelazione per i rapporti di locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio di attivita` professionale. -cfr. S.n. 165/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte