Sentenza 129/1983 (ECLI:IT:COST:1983:129)
Massima numero 10111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  21/04/1983;  Decisione del  21/04/1983
Deposito del 05/05/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 129/83. PREVIDENZA - CONTRIBUTI - RISCATTO - PERIODO DI SERVIZIO MILITARE - RISCATTO - ASSERITA ESCLUSIONE PER I TITOLARI DI POSIZIONI ASSICURATIVE ANTERIORI ALL'ULTIMO CONFLITTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA DI TALE ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 6 della legge n. 341 del 1968 va interpretato nel senso che il beneficio ivi previsto (diritto al riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di servizio militare) spetta anche ai soggetti che - essendo titolari di posizione assicurativa all'inizio del servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale - avrebbero avuto diritto all'accredito figurativo dei contributi relativi al periodo del servizio stesso e che, conseguentemente, possono fruire della facolta' di optare per il suddetto beneficio. Cio' con la conseguenza della infondatezza della questione di costituzionalita' della citata norma, sollevata nell'opposto presupposto ermeneutico della limitata operativita' della norma medesima ai soli casi di soggetti titolari di posizioni assicurative costituite soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte