Ordinanza 132/1983 (ECLI:IT:COST:1983:132)
Massima numero 12778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  21/04/1983;  Decisione del  21/04/1983
Deposito del 05/05/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 132/83. CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, ART. 22 - ONERI A CARICO DEL DANNEGGIATO - NON LIMITANO LA EFFETTIVITA' DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO - MANIFESTA INFONDATEZZA - DIRITTO DI AZIONE - COST., ART. 24, PRIMO COMMA - ONERI DIRETTI AD EVITARE L'ABUSO O L'ECCESSO NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO O A SALVAGUARDARE INTERESSI GENERALI - LEGITTIMITA'.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990, il quale impone, al danneggiato da circolazione automobilistica, l'onere di provare di avere chiesto, sessanta giorni prima, il risarcimento dell'assicuratore: infatti non ledono il diritto di difesa in giudizio gli oneri di legge intesi ad evitare l'abuso del diritto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte