Sentenza 136/1983 (ECLI:IT:COST:1983:136)
Massima numero 9724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
28/04/1983; Decisione del
28/04/1983
Deposito del 16/05/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 136/83 - CACCIA - TIRO AL VOLO - IMPIEGO CONSENTITO DI ANIMALI DI ALLEVAMENTO INTESO QUALE SCRIMINANTE RISPETTO ALLA IPOTESI DELL'ART. 727 C.P. - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 136/83 - CACCIA - TIRO AL VOLO - IMPIEGO CONSENTITO DI ANIMALI DI ALLEVAMENTO INTESO QUALE SCRIMINANTE RISPETTO ALLA IPOTESI DELL'ART. 727 C.P. - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3 COST. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'applicazione dell'art. 727 c.p. non e` preclusa dalla disposizione dell'art. 20 lett. q) L. 27 dicembre 1977 n. 968 (Protezione della fauna e tutela della caccia), per cui e` vietato a chiunque "usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo". Il suddetto art. 20 lett.q),infatti, da una parte allarga e generalizza il divieto di utilizzare volatili appartenenti alla fauna selvatica, per la cui violazione prevede una sanzione amministrativa e non penale, dall'altra eccettua dal divieto i soli volatili d'allevamento, senza tuttavia regolare la materia che esula dagli scopi e dagli oggetti della L. n. 968 del 1977 e senza interferire in alcun modo nell'applicazione di norme penali. L'art. 727 c.p. invece si applica, per le ipotesi di esercizio di tiro a volo, ogniqualvolta si adottino comunque misure che - nell'apprezzamento di fatto riservato al giudice "a quo" e non sindacabile dalla Corte Costituzionale - siano da qualificare come maltrattamenti; cio` indipendentemente dalla tipologia degli animali interessati e dalla osservanza o meno dei divieti sanzionati dall'art. 20 lett. q) l. n. 968/77. Norma quindi quest'ultima che non solo non funge da scriminante in ordine al reato previsto dall'art. 727 c.p., ma che non rileva affatto ai fini del giudizio "a quo", avente ad oggetto una fattispecie di maltrattamenti individuata nell'uso di volatili di allevamento (piccioni) cui era stato praticato il taglio della coda. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20, lett.q) l. 27 dicembre 1977 n. 968, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.)
L'applicazione dell'art. 727 c.p. non e` preclusa dalla disposizione dell'art. 20 lett. q) L. 27 dicembre 1977 n. 968 (Protezione della fauna e tutela della caccia), per cui e` vietato a chiunque "usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo". Il suddetto art. 20 lett.q),infatti, da una parte allarga e generalizza il divieto di utilizzare volatili appartenenti alla fauna selvatica, per la cui violazione prevede una sanzione amministrativa e non penale, dall'altra eccettua dal divieto i soli volatili d'allevamento, senza tuttavia regolare la materia che esula dagli scopi e dagli oggetti della L. n. 968 del 1977 e senza interferire in alcun modo nell'applicazione di norme penali. L'art. 727 c.p. invece si applica, per le ipotesi di esercizio di tiro a volo, ogniqualvolta si adottino comunque misure che - nell'apprezzamento di fatto riservato al giudice "a quo" e non sindacabile dalla Corte Costituzionale - siano da qualificare come maltrattamenti; cio` indipendentemente dalla tipologia degli animali interessati e dalla osservanza o meno dei divieti sanzionati dall'art. 20 lett. q) l. n. 968/77. Norma quindi quest'ultima che non solo non funge da scriminante in ordine al reato previsto dall'art. 727 c.p., ma che non rileva affatto ai fini del giudizio "a quo", avente ad oggetto una fattispecie di maltrattamenti individuata nell'uso di volatili di allevamento (piccioni) cui era stato praticato il taglio della coda. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 20, lett.q) l. 27 dicembre 1977 n. 968, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte