Sentenza 142/1983 (ECLI:IT:COST:1983:142)
Massima numero 10112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
12/05/1983; Decisione del
12/05/1983
Deposito del 31/05/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 142/83. SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE - VACCINAZIONI - IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI VACCINAZIONE SENZA PREVEDERE LA OBIEZIONE DI COSCIENZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI A SEGUITO DI IUS SUPERVENIENS - INOSSERVANZA DI ORDINE (DI VACCINAZIONE) LEGALMENTE DATO DALL'UFFICIALE SANITARIO - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA (NON EMERGENDO DALLE ORDINANZE DI RIMESSIONE CIRCA LA DIFFUSIONE DI UNA EPIDEMIA, IDONEA A GIUSTIFICARE DETTO ORDINE).
SENT. 142/83. SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE - VACCINAZIONI - IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI VACCINAZIONE SENZA PREVEDERE LA OBIEZIONE DI COSCIENZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI A SEGUITO DI IUS SUPERVENIENS - INOSSERVANZA DI ORDINE (DI VACCINAZIONE) LEGALMENTE DATO DALL'UFFICIALE SANITARIO - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA (NON EMERGENDO DALLE ORDINANZE DI RIMESSIONE CIRCA LA DIFFUSIONE DI UNA EPIDEMIA, IDONEA A GIUSTIFICARE DETTO ORDINE).
Testo
Circa la questione di costituzionalita' degli artt. 3 della legge n. 51 del 1966, 3 della legge n. 414 del 1968 e 260 del R.D. n. 1265 del 1934 (proposta sotto il profilo dell'omessa previsione dell'obiezione di coscienza come idonea a giustificare l'inosservanza degli obblighi ivi previsti) va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo limitatamente all'aspetto concernente le prime due norme per nuovo esame della rilevanza alla stregua dello jus superveniens costituito dalla legge n. 689 del 1981 (che a differenza della precedente legge n. 706 del 1975, tenuta presente dal giudice a quo ai fini del giudizio sulla persistente rilevanza penale della violazione degli obblighi suddetti, esclude dalla depenalizzazione il solo art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie) e dichiarata l'inammissibilita' per irrilevanza per quanto concerne l'aspetto relativo alla terza norma (poiche' dall'ordinanza di rimessione non emerge alcuna motivazione circa l'effettiva sussistenza di una diffusione della malattia quale fatto che, secondo il diritto vivente, giustifica l'ordine sanitario ai genitori di sottoporre i figli a vaccinazione).
Circa la questione di costituzionalita' degli artt. 3 della legge n. 51 del 1966, 3 della legge n. 414 del 1968 e 260 del R.D. n. 1265 del 1934 (proposta sotto il profilo dell'omessa previsione dell'obiezione di coscienza come idonea a giustificare l'inosservanza degli obblighi ivi previsti) va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo limitatamente all'aspetto concernente le prime due norme per nuovo esame della rilevanza alla stregua dello jus superveniens costituito dalla legge n. 689 del 1981 (che a differenza della precedente legge n. 706 del 1975, tenuta presente dal giudice a quo ai fini del giudizio sulla persistente rilevanza penale della violazione degli obblighi suddetti, esclude dalla depenalizzazione il solo art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie) e dichiarata l'inammissibilita' per irrilevanza per quanto concerne l'aspetto relativo alla terza norma (poiche' dall'ordinanza di rimessione non emerge alcuna motivazione circa l'effettiva sussistenza di una diffusione della malattia quale fatto che, secondo il diritto vivente, giustifica l'ordine sanitario ai genitori di sottoporre i figli a vaccinazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 33
Altri parametri e norme interposte