Sentenza 143/1983 (ECLI:IT:COST:1983:143)
Massima numero 11428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  12/05/1983;  Decisione del  12/05/1983
Deposito del 31/05/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 143/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELL'ENTE ASSOGGETTATO A L.C.A. - ATTRIBUZIONE AL LIQUIDATORE DEL POTERE DI PROCEDERE, ENTRO UN TERMINE NON PERENTORIO, ALL'ISCRIZIONE DEI CREDITI AMMESSI - DIVIETO DI ESERCIZIO DI AZIONI - INDIVIDUALI A TUTELA DEI CREDITI STESSI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita` dell'art. 201 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede l'attribuzione del potere al liquidatore, nell'ambito della procedura di l.c.a., di procedere all'iscrizione dei crediti ammessi e vieta l'esercizio di azioni individuali a tutela dei crediti stessi. Infatti la norma impugnata non riguarda i crediti di lavoro pagabili in via di prededuzione ex art. 111 l.f. (nella fattispecie crediti relativi all'indennita` di anzianita`) ne` viene dimostrata dal giudice rimettente l'estensione della norma impugnata a tali diversi crediti. Del resto, l'eventuale pronuncia resa dalla Corte non potrebbe essere utilizzata dal giudice rimettente, in quanto i provvedimenti relativi allo "stato" giurisdizionale dell'impresa in l.c.a. competono al tribunale della sede principale dell'impresa (art. 209 legge fallimentare). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 201 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 207, 208 e 209 stesso R.D., sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte