Sentenza 144/1983 (ECLI:IT:COST:1983:144)
Massima numero 10053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
12/05/1983; Decisione del
12/05/1983
Deposito del 31/05/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 144/83. SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE GIUDIZIALE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - POSSIBILITA' DI DISPORRE IL SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DELL'OBBLIGATO E DI ORDINARE AI TERZI CREDITORI DELL'OBBLIGATO DI EFFETTUARE DIRETTAMENTE IL VERSAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO - MANCATA ESTENSIONE DEL MEZZO DI TUTELA A FAVORE DEI FIGLI DI CONIUGI SEPARATI CONSENSUALMENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 144/83. SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE GIUDIZIALE - OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI - POSSIBILITA' DI DISPORRE IL SEQUESTRO DI PARTE DEI BENI DELL'OBBLIGATO E DI ORDINARE AI TERZI CREDITORI DELL'OBBLIGATO DI EFFETTUARE DIRETTAMENTE IL VERSAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO - MANCATA ESTENSIONE DEL MEZZO DI TUTELA A FAVORE DEI FIGLI DI CONIUGI SEPARATI CONSENSUALMENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Il particolare mezzo di tutela accordato dalla legge per assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli in caso di separazione non puo` ragionevolmente limitarsi all'ipotesi di separazione giudiziale e non estendersi anche a quella di separazione consensuale, giacche` l'esigenza di tutelare l'interesse dei figli per quanto concerne la concreta operativita` del loro diritto al mantenimento resta valida indipendentemente dalla specie della separazione dei genitori; questa, contenziosa o negoziale che sia la sua natura, produce riflessi sostanzialmente analoghi nei confronti dei figli e il diritto di questi al mantenimento deve avere piena autonomia rispetto al tipo di separazione dei genitori. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 156, sesto comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.
Il particolare mezzo di tutela accordato dalla legge per assicurare l'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli in caso di separazione non puo` ragionevolmente limitarsi all'ipotesi di separazione giudiziale e non estendersi anche a quella di separazione consensuale, giacche` l'esigenza di tutelare l'interesse dei figli per quanto concerne la concreta operativita` del loro diritto al mantenimento resta valida indipendentemente dalla specie della separazione dei genitori; questa, contenziosa o negoziale che sia la sua natura, produce riflessi sostanzialmente analoghi nei confronti dei figli e il diritto di questi al mantenimento deve avere piena autonomia rispetto al tipo di separazione dei genitori. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 156, sesto comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte