Sentenza 257/2020 (ECLI:IT:COST:2020:257)
Massima numero 43013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  04/11/2020;  Decisione del  04/11/2020
Deposito del 01/12/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Istituzione della "Struttura multifunzionale di orientamento", di supporto ai servizi regionali per il lavoro e l'orientamento permanente - Impiego del personale iscritto all'albo regionale degli operatori della formazione professionale, in posizione di distacco presso la pubblica amministrazione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. l), Cost., gli artt. 1, 3, comma 4, 6, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 26 della legge reg. Molise n. 16 del 2019, che istituiscono una "Struttura multifunzionale di orientamento", di supporto ai servizi regionali per il lavoro e l'orientamento permanente, prevedendo l'impiego del personale iscritto all'albo regionale degli operatori della formazione professionale, in posizione di distacco presso la pubblica amministrazione. La disposizione impugnata dal Governo, nel creare un'apposita struttura presso cui sono distaccati lavoratori in via tendenzialmente permanente, viola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, in relazione all'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, perché non si limita a richiamare l'istituto del distacco di cui all'art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, ma lo disciplina in maniera peculiare e divergente dalla fattispecie legale. Peraltro, la disciplina statale del pubblico impiego prevede l'utilizzazione di forme flessibili di lavoro mutuate dal diritto privato solo per specifiche esigenze temporanee di carattere eccezionale. Pertanto, la norma impugnata, comportando una tendenziale "internalizzazione" di personale privato nell'organico regionale, viola altresì il principio di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. (Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  09/12/2019  n. 16  art. 1  co. 

legge della Regione Molise  09/12/2019  n. 16  art. 3  co. 4

legge della Regione Molise  09/12/2019  n. 16  art. 6  co. 

legge della Regione Molise  09/12/2019  n. 16  art. 15  co. 

legge della Regione Molise  09/12/2019  n. 16  art. 16  co. 

legge della Regione Molise  09/12/2019  n. 16  art. 18  co. 

legge della Regione Molise  09/12/2019  n. 16  art. 20  co. 

legge della Regione Molise  09/12/2019  n. 16  art. 22  co. 

legge della Regione Molise  09/12/2019  n. 16  art. 23  co. 

legge della Regione Molise  09/12/2019  n. 16  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art. 36    co. 2