Sentenza 148/1983 (ECLI:IT:COST:1983:148)
Massima numero 9299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/06/1983; Decisione del
02/06/1983
Deposito del 03/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 148/83 B. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NORME PENALI DI FAVORE - PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE - TESI DELL'IRRILEVANZA NECESSARIA DELLE QUESTIONI CONCERNENTI NORME PENALI DI FAVORE - RIESAME DEL PROBLEMA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 148/83 B. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NORME PENALI DI FAVORE - PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE - TESI DELL'IRRILEVANZA NECESSARIA DELLE QUESTIONI CONCERNENTI NORME PENALI DI FAVORE - RIESAME DEL PROBLEMA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Se e` vero che nessun soggetto puo` essere chiamato a rispondere per un comportamento che all'epoca del fatto non costituiva reato, anche se la relativa norma permissiva venga privata di efficacia ai sensi dell'art.136 della Costituzione, non per questo occorre concludere che le questioni di legittimita` costituzionali di norme penali di favore sono necessariamente irrilevanti. Infatti un eventuale accoglimento di un'impugnativa concernente tali norme si rifletterebbe in ogni caso sul fondamento normativo della decisione penale incidendo sulla sua ratio e produrrebbe modificazioni al sistema normativo che non possono essere indicate in astratto ma che debbono essere valutate dal giudice a quo. La tesi muove poi da una visione semplificante dell'attivita` della Corte, potendo questa, oltre all'alternativa tra decisioni di accoglimento e di rigetto, adottare decisioni interpretative o comunque correttive delle premesse esegetiche su cui si fonda l'ordinanza di rimessione.
Se e` vero che nessun soggetto puo` essere chiamato a rispondere per un comportamento che all'epoca del fatto non costituiva reato, anche se la relativa norma permissiva venga privata di efficacia ai sensi dell'art.136 della Costituzione, non per questo occorre concludere che le questioni di legittimita` costituzionali di norme penali di favore sono necessariamente irrilevanti. Infatti un eventuale accoglimento di un'impugnativa concernente tali norme si rifletterebbe in ogni caso sul fondamento normativo della decisione penale incidendo sulla sua ratio e produrrebbe modificazioni al sistema normativo che non possono essere indicate in astratto ma che debbono essere valutate dal giudice a quo. La tesi muove poi da una visione semplificante dell'attivita` della Corte, potendo questa, oltre all'alternativa tra decisioni di accoglimento e di rigetto, adottare decisioni interpretative o comunque correttive delle premesse esegetiche su cui si fonda l'ordinanza di rimessione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte
codice penale
n. 0
art. 2