Sentenza 149/1983 (ECLI:IT:COST:1983:149)
Massima numero 11489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  02/06/1983;  Decisione del  02/06/1983
Deposito del 08/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 149/83. GRATUITO PATROCINIO - TUTELA DEI NON ABBIENTI - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO PER LA CONSULENZA TECNICA DI PARTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il diritto di difesa costituzionalmente protetto e` in primo luogo garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale. Tale principio, riferito al difensore, va esteso al consulente tecnico di parte il quale svolge funzioni paragonabili a quelle dell'avvocato, sia pure limitatamente al piano tecnico, essendo la nomina del consulente di parte prevista a maggior garanzia della regolarita` del contraddittorio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 11 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 nella parte in cui non prevede che il beneficio del gratuito patrocinio si estenda alla facolta` della parte non abbiente di farsi assistere da consulenti tecnici. - Cfr. sent. n. 46/1957 - " " 59/1959 - " " 114/1964 - " " 97/1970 - " " 190/1970 - " " 149/1972 - " " 35/1973 - " " 58/1973 - " " 128/1979

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte