Sentenza 150/1983 (ECLI:IT:COST:1983:150)
Massima numero 11689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  02/06/1983;  Decisione del  02/06/1983
Deposito del 08/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11690


Titolo
SENT. 150/83 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - OPERE NECESSARIE E RIPARAZIONI ESEGUITE DALL'AFFITTUARIO A CASA COLONICA - SPESE RELATIVE - IMPORTO TRATTENUTO IN SEDE DI PAGAMENTO DEL FITTO - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA AL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non potendo la norma impugnata (concernente l'attribuzione, all'affittuario di casa rurale, del potere di eseguire le opere necessarie per renderla abitabile, trattenendo il relativo importo sul canone di affitto) trovare applicazione nella controversia in esame (giudizio in cui l'affittuario chiedeva che il concedente fosse condannato ad eseguire a sua cura e spese le opere). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 Cost., dell'art. 16, L. 11 febbraio 1971 n. 11, nella parte in cui dispone in tema di affitto di fondi rustici, che "qualora la casa rurale, adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia, non presenti le condizioni di abitabilita` prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanita`, ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici, oppure di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario puo` eseguire direttamente le opere necessarie", trattenendo "l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte