Sentenza 150/1983 (ECLI:IT:COST:1983:150)
Massima numero 11690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
02/06/1983; Decisione del
02/06/1983
Deposito del 08/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
11689
Titolo
SENT. 150/83 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RIPARAZIONI STRAORDINARIE - ACCOLLO DELLE SPESE - IUS SUPERVENIENS: LEGGI 10 MAGGIO 1978 N. 176, E 3 MAGGIO 1982 N. 203 - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
SENT. 150/83 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RIPARAZIONI STRAORDINARIE - ACCOLLO DELLE SPESE - IUS SUPERVENIENS: LEGGI 10 MAGGIO 1978 N. 176, E 3 MAGGIO 1982 N. 203 - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Si impone la restituzione degli atti al giudice a quo perche` riesamini la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale alla luce della normativa sopravvenuta. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1621 cod. civ., nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 Cost. - stabilendo che "il locatore e` tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie" e precisando che "le altre sono a carico dell'affittuario", integrerebbe una disparita` di trattamento sia tra concedente ed affittuario, sia tra gli stessi proprietari di fondi rustici. A seguito della sentenza n. 153 del 1977 sono state promulgate, e sono entrate in vigore, la L. 10 maggio 1978 n. 176 e la L. 3 maggio 1982 n. 203, la seconda delle quali ha, in particolare, introdotto ampie modificazioni in materia di determinazione del canone di affitto dei fondi rustici, prevedendo conguaglio per le annate agrarie anteriori ed innovando il regime dei miglioramenti, delle addizioni e delle trasformazioni, anche in riferimento ai fabbricati rurali).
Si impone la restituzione degli atti al giudice a quo perche` riesamini la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale alla luce della normativa sopravvenuta. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1621 cod. civ., nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 Cost. - stabilendo che "il locatore e` tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto, le riparazioni straordinarie" e precisando che "le altre sono a carico dell'affittuario", integrerebbe una disparita` di trattamento sia tra concedente ed affittuario, sia tra gli stessi proprietari di fondi rustici. A seguito della sentenza n. 153 del 1977 sono state promulgate, e sono entrate in vigore, la L. 10 maggio 1978 n. 176 e la L. 3 maggio 1982 n. 203, la seconda delle quali ha, in particolare, introdotto ampie modificazioni in materia di determinazione del canone di affitto dei fondi rustici, prevedendo conguaglio per le annate agrarie anteriori ed innovando il regime dei miglioramenti, delle addizioni e delle trasformazioni, anche in riferimento ai fabbricati rurali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 43
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte