Ordinanza 152/1983 (ECLI:IT:COST:1983:152)
Massima numero 14633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
02/06/1983; Decisione del
02/06/1983
Deposito del 08/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 152/83. ENTI LOCALI - COMUNI - PROVINCE - CONSORZI - AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI, NONCHE' COMPONENTI I CONSIGLI DIRETTIVI DEI CONSORZI, SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE CAUTELARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI, GARANZIA DELLA DIFESA, PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 152/83. ENTI LOCALI - COMUNI - PROVINCE - CONSORZI - AMMINISTRATORI COMUNALI E PROVINCIALI, NONCHE' COMPONENTI I CONSIGLI DIRETTIVI DEI CONSORZI, SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE - SOSPENSIONE CAUTELARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI, GARANZIA DELLA DIFESA, PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27, comma secondo, 51, 97, comma primo, e 113 Cost. - dell'art. 270, primo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 - come modificato dagli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 10 novembre 1970, n. 852 - il quale prevede che il sindaco, il presidente della giunta provinciale, gli assessori comunali e provinciali ed i componenti i consigli direttivi dei consorzi, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli artt. 8, nn. 7, 8 e 44, n. 11 r.d. citato "o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore ad un anno", "rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio" (sospensione che peraltro "cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato"). Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di remissione, infatti, il citato art. 270 T.U., come modificato dalla legge n. 382 del 1970, e' stato sostituito dall'art. 1 della legge 1 giugno 1977, n. 286, in forza del quale "i sindaci"... "sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo"; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo valuti se la norma sopravvenuta incida o meno sulla rilevana della proposta questione.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27, comma secondo, 51, 97, comma primo, e 113 Cost. - dell'art. 270, primo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 - come modificato dagli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 10 novembre 1970, n. 852 - il quale prevede che il sindaco, il presidente della giunta provinciale, gli assessori comunali e provinciali ed i componenti i consigli direttivi dei consorzi, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati previsti negli artt. 8, nn. 7, 8 e 44, n. 11 r.d. citato "o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore ad un anno", "rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza sino all'esito del giudizio" (sospensione che peraltro "cessa per effetto di sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato"). Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di remissione, infatti, il citato art. 270 T.U., come modificato dalla legge n. 382 del 1970, e' stato sostituito dall'art. 1 della legge 1 giugno 1977, n. 286, in forza del quale "i sindaci"... "sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado ad una pena restrittiva della liberta' personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo"; di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo valuti se la norma sopravvenuta incida o meno sulla rilevana della proposta questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte