Ambiente - Norme della Regione Puglia - Approvazione del piano regionale dell'idrogeno - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019, il quale prevede che la Giunta regionale approvi il piano regionale triennale dell'idrogeno (PRI), individuandone le finalità, gli obiettivi, gli interventi regionali di promozione, gli ambiti di ricerca, le risorse finanziarie per l'attuazione e gli strumenti di verifica, aggiornando altresì il Piano energetico ambientale regionale (PEAR). L'interpretazione sistematica della legge regionale impugnata permette di interpretare l'art. 3 in senso da ritenere che il PRI non sia sottratto alla valutazione ambientale strategica (VAS), così da desumere che, ove non esclusa, l'applicazione della disciplina statale sulla protezione ambientale operi senz'altro e a prescindere da disposizioni regionali che specificamente la richiamino; in tal senso è anche la previsione dell'aggiornamento del PEAR, il quale è sottoposto a VAS. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2020 e n. 148 del 2019).