Ordinanza 153/1983 (ECLI:IT:COST:1983:153)
Massima numero 14634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  02/06/1983;  Decisione del  02/06/1983
Deposito del 08/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 153/83. PERDONO GIUDIZIALE - DIVIETO DI CONCESSIONE NEL CASO DI NUOVA CONDANNA PER FATTO COMMESSO SUCCESSIVAMENTE AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA' - RAZIONALITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Presupposto incontestato e ragionevole del perdono giudiziale e' la presunzione che il minore si astenga per il futuro dal commettere ulteriori reati, con la conseguenza che appare senz'altro congruo che una nuova condanna per fatto commesso successivamente al compimento della maggiore eta' sia ostativa alla concessione del beneficio. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169, terzo comma, c.p. in relazione all'art. 164 cpv., stesso codice, nella parte in cui sancisce il divieto di concedere il perdono giudiziale a chi abbia riportato una nuova condanna per fatto commesso successivamente al compimento della maggiore eta'). - S. n. 95/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte