Ordinanza 160/1983 (ECLI:IT:COST:1983:160)
Massima numero 14261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
02/06/1983; Decisione del
02/06/1983
Deposito del 08/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 160/83. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE ED AUTORIMESSA - DETERMINAZIONE DEL CANONE - UNICO O DUPLICE CONTRATTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 160/83. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE ED AUTORIMESSA - DETERMINAZIONE DEL CANONE - UNICO O DUPLICE CONTRATTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1, 12 e 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento che si verifica fra coloro che con unico atto stipulano un contratto di locazione sia di locali destinati ad abitazione che di locali destinati ad autorimessa e coloro che, invece, stipulano due atti distinti ed autonomi, in quanto il giudice a quo ha tralasciato ogni riferimento alla fattispecie concreta cosi' omettendo la motivazione in punto di rilevanza.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1, 12 e 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento che si verifica fra coloro che con unico atto stipulano un contratto di locazione sia di locali destinati ad abitazione che di locali destinati ad autorimessa e coloro che, invece, stipulano due atti distinti ed autonomi, in quanto il giudice a quo ha tralasciato ogni riferimento alla fattispecie concreta cosi' omettendo la motivazione in punto di rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte