Sentenza 161/1983 (ECLI:IT:COST:1983:161)
Massima numero 11349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  02/06/1983;  Decisione del  02/06/1983
Deposito del 13/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11350


Titolo
SENT. 161/83 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1980 - INDENNITA' UNA TANTUM AD AMMINISTRATORI LOCALI DELLE ZONE TERREMOTATE OPERANTI QUALI ORDINATORI SECONDARI DI SPESA PER CONTO DELLA REGIONE - DUPLICAZIONE DELL'INDENNITA' SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN FORZA DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 1976 N. 31 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 97 COST. -INSUSSISTENZA.

Testo
L'indennita` una tantum prevista dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 16 settembre 1980 a favore degli amministratori locali per attivita` extraistituzionale svolta per conto della Regione quali "ordinatori secondari di spesa" in relazione agli interventi di ricostruzione nelle zone terremotate, non costituisce duplicazione dell'indennita` temporanea gia` spettante, in base alla legge regionale 13 luglio 1976, n. 31, agli amministratori degli enti locali delle zone colpite dal sisma, in quanto le suddette indennita` si riferiscono ad attivita` tra loro qualitativamente non omogenee. Non ricorre pertanto la dedotta violazione dell'art. 97 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 97 Cost., della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 16 settembre 1980).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte