Sentenza 161/1983 (ECLI:IT:COST:1983:161)
Massima numero 11350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  02/06/1983;  Decisione del  02/06/1983
Deposito del 13/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11349


Titolo
SENT. 161/83 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1980 - INDENNITA' UNA TANTUM AD AMMINISTRATORI LOCALI DELLE ZONE TERREMOTATE OPERANTI QUALI ORDINATORI SECONDARI DI SPESA PER CONTO DELLA REGIONE - ESTENSIONE DEL BENEFICIO AI COMMISSARI NOMINATI A SEGUITO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE O PROVINCIALE - PRETESO CONTRASTO CON LA RISERVA ALLO STATO DEL CONTROLLO SUGLI ORGANI DEGLI ENTI LOCALI - INSUSSISTENZA.

Testo
L'estensione dell'indennita` una tantum, prevista dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 16 settembre 1980 a favore degli amministratori degli enti locali per attivita` extraistituzionale svolta per conto della Regione in relazione agli interventi di ricostruzione nelle zone terremotate, ai Commissari nominati a seguito di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, non contrasta con l'art. 4, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, che riserva allo Stato i provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. Non interferisce infatti nei poteri riservati allo Stato il riconoscimento, da parte della Regione, di un compenso al Commissario, per un'attivita` prestata per delega della Regione, nell'esclusivo interesse di questa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 5, n. 4, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia ed all'art. 4 del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, di attuazione, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 16 settembre 1980).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/06/1965  n. 960  art. 4