Ambiente - Norme della Regione Puglia - Impianti fotovoltaici ed eolici esistenti - Interventi di ricostruzione, potenziamento, rifacimento - Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali - Successiva verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a VIA - Possibile esclusione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 10 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019, che prevede i casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a VIA dei progetti relativi a interventi di ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti fotovoltaici ed eolici di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW. Sebbene la legge regionale impugnata dal Governo si riferisca a progetti che rientrano nelle competenze regionali - non applicandosi dunque a progetti per impianti con potenza superiore a 30 MW, sottoposti al controllo ministeriale -, tuttavia essa contrasta con il codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006), laddove questo prevede che possa richiedersi la valutazione preliminare degli impatti ambientali (c.d. pre-screening), introdotta con la riforma di cui al d.lgs. n. 104 del 2017, che i progetti di impianti eolici con potenza complessiva nominale superiore a 1 MW e gli impianti per conversione fotovoltaica siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale e inoltre che si sottopongano a verifica di assoggettabilità a VIA le modifiche o estensioni di progetti già autorizzati che possono avere notevoli impatti negativi sull'ambiente, violando altresì le Linee guida allegate al d.m. 30 marzo 2015, n. 52, da considerarsi vincolanti. Tali riferimenti sono espressione delle scelte operate dallo Stato nell'adeguarsi ai contenuti delle direttive europee in materia, punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificare le procedure per esercitare impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e la tutela dell'ambiente in cui essi si trovano, senza che spetti alle Regioni decidere quali siano le condizioni che determinano l'esclusione dalle verifiche d'impatto ambientale. (Precedente citato: sentenza n. 286 del 2019).
Sebbene la competenza esclusiva statale prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. non escluda aprioristicamente interventi regionali, anche legislativi, è tuttavia necessario che ciò avvenga in termini di piena compatibilità con l'assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2019 e n. 147 del 2019).
La disciplina sulla VIA rientra a pieno titolo nella competenza statale esclusiva indicata dall'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., per cui alle Regioni e Province autonome è riconosciuto spazio di intervento soltanto in ambiti specifici e precisati dallo stesso codice dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2019, n. 246 e n. 198 del 2018).