Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Vigilanza del MEF sull'andamento dei servizi di segreteria - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 101, 104, 108 e 111, primo e secondo comma, Cost., dell’art. 15 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell’art. 11 del d.lgs. n. 156 del 2015, che disciplina la vigilanza sull’andamento dei servizi di segreteria delle corti di giustizia tributaria attribuendolo alla Direzione del MEF. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.