Sentenza 162/1983 (ECLI:IT:COST:1983:162)
Massima numero 11405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  02/06/1983;  Decisione del  02/06/1983
Deposito del 13/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 162/83. SPESE PROCESSUALI - AUMENTO DELLE TARIFFE PER LE COPIE DEGLI ATTI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NON IRRAGIO- NEVOLMENTE ESERCITATA - INSINDACABILITA' - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Appartengono alla discrezionalita` del legislatore e, salva l'ipotesi della palese irragionevolezza, non sono assoggettabili a censure di rango costituzionale, la determinazione dell'ammontare delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia e la relativa ripartizione in voci corrispondenti ai momenti del processo e ai vari servizi richiesti, alla stregua della valutazione di molteplici fattori di diversa natura, anche tecnica, e di varia incidenza (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976 n. 314 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la parte relativa all'aumento delle tariffe per le copie degli atti processuali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte