Sentenza 163/1983 (ECLI:IT:COST:1983:163)
Massima numero 10113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  02/06/1983;  Decisione del  02/06/1983
Deposito del 02/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 163/83. PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA' - SOGGETTI GIA' INVALIDI (CON CAPACITA' DI GUADAGNO RIDOTTA A MENO DI UN TERZO) PRIMA DELL'INIZIO DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - RISCHIO PRECOSTITUITO - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITA' ANCHE NEL CASO DI ULTERIORE AGGRAVAMENTO DELLA GIA' MENOMATA CAPACITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 10, primo comma, del R.D.L. n. 636 del 1939, nella parte in cui non prevede che si consideri invalido, ai fini del relativo trattamento previdenziale, anche l'assicurato la cui capacita' di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso, contrasta con l'art. 38, secondo comma Cost. perche' preclude al soggetto con ridotta capacita', che legittimamente si inserisca nel mondo del lavoro (come e' suo diritto ai sensi degli artt. 3, 4 e 38 terzo comma Cost.) e che, soggiacendo all'usura psicofisica propria dell'impegno richiestogli, veda concretarsi il rischio di un ulteriore aggravamento delle sue gia' menomate condizioni, di avvalersi della tutela previdenziale apprestata appunto per suddetti rischi, sebbene sia tenuto, durante il rapporto di lavoro, al versamento dei relativi contributi. - V. S. n. 91/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte