Sentenza 164/1983 (ECLI:IT:COST:1983:164)
Massima numero 9725
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
02/06/1983; Decisione del
02/06/1983
Deposito del 02/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 164/83 A. GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO SIA PER LA MANCANZA DELLA FASE ISTRUTTORIA, SIA PER LA POSSIBILITA', MANCANDO LA PREVISIONE DI TERMINI, CHE IL P.M. RITARDI, A SUO ARBITRIO, IL DIBATTIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE -
SENT. 164/83 A. GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO OBBLIGATORIO - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO SIA PER LA MANCANZA DELLA FASE ISTRUTTORIA, SIA PER LA POSSIBILITA', MANCANDO LA PREVISIONE DI TERMINI, CHE IL P.M. RITARDI, A SUO ARBITRIO, IL DIBATTIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE -
Testo
Non e` irrazionale una norma quale quella dell'art.2 legge 14 ottobre 1974 n.497 (Nuove norme contro la criminalita`), che, rispetto ad alcuni delitti considerati particolarmente idonei a destare grave allarme sociale in un determinato momento storico, prescriva, con efficacia peraltro limitata nel tempo, un giudizio piu` rapido di quello ordinario (giudizio direttissimo, in cui gli imputati di questi reati sarebbero privati della fase istruttoria). Ne` puo` peraltro dirsi irrazionale la stessa norma sotto il profilo che la prescrizione del giudizio direttissimo non e` accompagnata dalla previsione di alcun termine, sicche` il P.M. potrebbe vanificare il fine perseguito dalla legge ritardando a suo arbitrio il dibattimento. Infatti, ove l'imputato sia detenuto, e` applicabile il termine di quaranta giorni, stabilito dall'art.272, comma secondo c.p.; mentre in linea generale permane il dovere del P.M. - desumibile dalla stessa natura del giudizio direttissimo- di investire con la massima rapidita` possibile il giudice del dibattimento. Dovere, la cui violazione, pur se non produce nullita`, espone alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento giudiziario il P.M., la cui attivita` e` peraltro sempre sottoposta alla vigilanza del procuratore generale della Corte d'Appello. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art.2 L. 14 ottobre 1974 n.497, sollevata in riferimento all'art.3 Cost).
Non e` irrazionale una norma quale quella dell'art.2 legge 14 ottobre 1974 n.497 (Nuove norme contro la criminalita`), che, rispetto ad alcuni delitti considerati particolarmente idonei a destare grave allarme sociale in un determinato momento storico, prescriva, con efficacia peraltro limitata nel tempo, un giudizio piu` rapido di quello ordinario (giudizio direttissimo, in cui gli imputati di questi reati sarebbero privati della fase istruttoria). Ne` puo` peraltro dirsi irrazionale la stessa norma sotto il profilo che la prescrizione del giudizio direttissimo non e` accompagnata dalla previsione di alcun termine, sicche` il P.M. potrebbe vanificare il fine perseguito dalla legge ritardando a suo arbitrio il dibattimento. Infatti, ove l'imputato sia detenuto, e` applicabile il termine di quaranta giorni, stabilito dall'art.272, comma secondo c.p.; mentre in linea generale permane il dovere del P.M. - desumibile dalla stessa natura del giudizio direttissimo- di investire con la massima rapidita` possibile il giudice del dibattimento. Dovere, la cui violazione, pur se non produce nullita`, espone alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento giudiziario il P.M., la cui attivita` e` peraltro sempre sottoposta alla vigilanza del procuratore generale della Corte d'Appello. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art.2 L. 14 ottobre 1974 n.497, sollevata in riferimento all'art.3 Cost).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte