Sentenza 164/1983 (ECLI:IT:COST:1983:164)
Massima numero 9726
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
02/06/1983; Decisione del
02/06/1983
Deposito del 02/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 164/83 B. GIUDIZIO DIRETTISSIMO - POSSIBILITA' DI ESERCITARE LA DIFESA, MANCANDO LA FASE ISTRUTTORIA, SOLO NELLA FASE DIBATTIMENTALE - INTERESSE DELL'IMPUTATO A FAR RICONOSCERE LA PROPRIA INNOCENZA PRIMA DELLA FASE DIBATTIMENTALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 164/83 B. GIUDIZIO DIRETTISSIMO - POSSIBILITA' DI ESERCITARE LA DIFESA, MANCANDO LA FASE ISTRUTTORIA, SOLO NELLA FASE DIBATTIMENTALE - INTERESSE DELL'IMPUTATO A FAR RICONOSCERE LA PROPRIA INNOCENZA PRIMA DELLA FASE DIBATTIMENTALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancanza della fase istruttoria - che caratterizza il giudizio direttissimo nel suo complesso, sia esso tipico o atipico, facoltativo o obbligatorio - non confligge con il diritto di difesa, atteso che non sussiste un interesse dell'imputato, costituzionalmente protetto, a che il riconoscimento della sua innocenza avvenga in una fase anteriore al dibattimento. Il passaggio diretto al dibattimento non si risolve peraltro necessariamente in un danno per l'imputato stesso, il quale, anzi, potra` cosi` evitare le lungaggini, purtroppo normali, dell'istruzione, e ottenere prontamente il riconoscimento della sua innocenza con una decisione idonea (a differenza delle pronunce istruttorie di proscioglimento) a diventare irrevocabile. La scelta della struttura del processo si risolve poi comunque in un problema di scelta legislativa, come tale rimesso al legislatore ordinario, il quale puo` razionalmente prescindere dallo schema tradizionale sulla base di specifiche valutazioni di politica criminale, senza che cio` incida affatto sul diritto di difesa che ben potra` essere esercitato nel dibattimento in tutta la sua pienezza. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.2 l.14 ottobre 1974 n.497, sollevata in riferimento all'art. 24, co. secondo, Cost.). Cfr. S. n. 172/1972.
La mancanza della fase istruttoria - che caratterizza il giudizio direttissimo nel suo complesso, sia esso tipico o atipico, facoltativo o obbligatorio - non confligge con il diritto di difesa, atteso che non sussiste un interesse dell'imputato, costituzionalmente protetto, a che il riconoscimento della sua innocenza avvenga in una fase anteriore al dibattimento. Il passaggio diretto al dibattimento non si risolve peraltro necessariamente in un danno per l'imputato stesso, il quale, anzi, potra` cosi` evitare le lungaggini, purtroppo normali, dell'istruzione, e ottenere prontamente il riconoscimento della sua innocenza con una decisione idonea (a differenza delle pronunce istruttorie di proscioglimento) a diventare irrevocabile. La scelta della struttura del processo si risolve poi comunque in un problema di scelta legislativa, come tale rimesso al legislatore ordinario, il quale puo` razionalmente prescindere dallo schema tradizionale sulla base di specifiche valutazioni di politica criminale, senza che cio` incida affatto sul diritto di difesa che ben potra` essere esercitato nel dibattimento in tutta la sua pienezza. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.2 l.14 ottobre 1974 n.497, sollevata in riferimento all'art. 24, co. secondo, Cost.). Cfr. S. n. 172/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte