Sentenza 164/1983 (ECLI:IT:COST:1983:164)
Massima numero 9727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
02/06/1983; Decisione del
02/06/1983
Deposito del 02/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 164/83 C. GIUDIZIO DIRETTISSIMO - POTERE DEL P.M. DI SCEGLIERE IL GIUDICE DAVANTI A CUI FAR CELEBRARE IL GIUDIZIO - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE -
SENT. 164/83 C. GIUDIZIO DIRETTISSIMO - POTERE DEL P.M. DI SCEGLIERE IL GIUDICE DAVANTI A CUI FAR CELEBRARE IL GIUDIZIO - PRETESO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE -
Testo
Il potere del P.M. di far comparire l'imputato per il giudizio direttissimo avanti alla sezione ovvero al collegio scelti nell'ambito dell'ufficio competente non offende il principio del giudice naturale, che, secondo il comune orientamento, si identifica in un giudice imparziale precostituito secondo le norme dell'ordinamento giudiziario. Tale potere di scelta conferito al P.M. trova in realta` fondamento nell'intento di assicurare la necessaria efficacia del giudizio direttissimo mediante forme semplici e rapide dirette alla realizzazione della tipica funzione dell'istituto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 L. 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata in riferimento all'art. 25, co. secondo, Cost.) Cfr. sentt. nn. 146/1969, 170/1974 e 172/1974
Il potere del P.M. di far comparire l'imputato per il giudizio direttissimo avanti alla sezione ovvero al collegio scelti nell'ambito dell'ufficio competente non offende il principio del giudice naturale, che, secondo il comune orientamento, si identifica in un giudice imparziale precostituito secondo le norme dell'ordinamento giudiziario. Tale potere di scelta conferito al P.M. trova in realta` fondamento nell'intento di assicurare la necessaria efficacia del giudizio direttissimo mediante forme semplici e rapide dirette alla realizzazione della tipica funzione dell'istituto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 L. 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata in riferimento all'art. 25, co. secondo, Cost.) Cfr. sentt. nn. 146/1969, 170/1974 e 172/1974
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte