Ordinanza 168/1983 (ECLI:IT:COST:1983:168)
Massima numero 14638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
02/06/1983; Decisione del
02/06/1983
Deposito del 13/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 168/83. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - POTERE DI SOSPENDERE GLI ATTI ESECUTIVI FISCALI IN SEDE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DIMINUITA GARANZIA IN CASO DI NON CONFORMITA' A LEGGE DELL'ATTO IMPOSITIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 168/83. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - POTERE DI SOSPENDERE GLI ATTI ESECUTIVI FISCALI IN SEDE GIUDIZIARIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DIMINUITA GARANZIA IN CASO DI NON CONFORMITA' A LEGGE DELL'ATTO IMPOSITIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 23 Cost. concerne la legislazione sostanziale in materia di prestazioni patrimoniali autoritativamente imposte e non riguarda la tutela del contribuente nei procedimenti giurisdizionali. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art, 23 Cost., degli artt. 1 e 46 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 sollevate sotto il profilo che le norme impugnate, non consentendo di sospendere gli atti esecutivi fiscali in sede giudiziaria, verrebbero a non garantire sufficientemente la conformita' a legge dell'atto impositivo di una prestazione patrimoniale. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale degli stessi artt. 1 e 46 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 63/1982.
L'art. 23 Cost. concerne la legislazione sostanziale in materia di prestazioni patrimoniali autoritativamente imposte e non riguarda la tutela del contribuente nei procedimenti giurisdizionali. E' pertanto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art, 23 Cost., degli artt. 1 e 46 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 sollevate sotto il profilo che le norme impugnate, non consentendo di sospendere gli atti esecutivi fiscali in sede giudiziaria, verrebbero a non garantire sufficientemente la conformita' a legge dell'atto impositivo di una prestazione patrimoniale. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale degli stessi artt. 1 e 46 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 24, 102 e 113 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 63/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte