Ordinanza 169/1983 (ECLI:IT:COST:1983:169)
Massima numero 12788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  02/06/1983;  Decisione del  02/06/1983
Deposito del 13/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 169/83. PENA - TASSATIVITA' DELLA FATTISPECIE PENALE - USO DI ESPRESSIONI MERAMENTE INDICATIVE O DI RINVIO ALLA PRATICA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

Testo
Il principio di tassativita' della fattispecie penale, di cui all'art. 25 Cost., e' rispettato anche se il legislatore nel descrivere il fatto-reato usi non gia' termini di significato rigorosamente determinato ma anche espressioni meramente indicative o di rinvio alla pratica diffusa nella collettivita' in cui l'agente opera, spettando all'interprete di determinarne il significato secondo l'art. 12 dp cc. Pertanto e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 348 c.p. e 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, che incriminano l'esercizio abusivo della professione di ragioniere, definendo la relativa attivita' anche attraverso il rinvio alle norme di legge vigenti in materia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte