Ordinanza 170/1983 (ECLI:IT:COST:1983:170)
Massima numero 12789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
02/06/1983; Decisione del
02/06/1983
Deposito del 13/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 170/83. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - PUBBLICAZIONE E RETROATTIVITA' DELLA LEGGE - COSTITUZIONE, ARTT. 73, TERZO COMMA, E 25, SECONDO COMMA - COORDINAMENTO CON RIGUARDO ALLE LEGGI PENALI - EFFICACIA DI QUESTE NON ANTICIPATA RISPETTO AL MOMENTO DELLA VIGENZA - VACATIO LEGIS - DURATA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NEI LIMITI DEL MASSIMO - FATTISPECIE - NORME PENALI IN MATERIA URBANISTICA.
ORD. 170/83. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - PUBBLICAZIONE E RETROATTIVITA' DELLA LEGGE - COSTITUZIONE, ARTT. 73, TERZO COMMA, E 25, SECONDO COMMA - COORDINAMENTO CON RIGUARDO ALLE LEGGI PENALI - EFFICACIA DI QUESTE NON ANTICIPATA RISPETTO AL MOMENTO DELLA VIGENZA - VACATIO LEGIS - DURATA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NEI LIMITI DEL MASSIMO - FATTISPECIE - NORME PENALI IN MATERIA URBANISTICA.
Testo
Il principio di irretroattivita' della legge penale non esclude il potere del legislatore di abbreviare la vacatio legis, fissata in quindici giorni dall'art. 73 Cost. soltanto in via ordinaria, cosi' come e' avvenuto nella legge urbanistica 28 gennaio 1977 n. 10. E' percio' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 di tale legge, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto la abbreviazione della vacatio legis aveva reso applicabili le norme penali in essi contenuti a fatti commessi prima della scadenza del termine ordinario di quindici giorni.
Il principio di irretroattivita' della legge penale non esclude il potere del legislatore di abbreviare la vacatio legis, fissata in quindici giorni dall'art. 73 Cost. soltanto in via ordinaria, cosi' come e' avvenuto nella legge urbanistica 28 gennaio 1977 n. 10. E' percio' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 22 di tale legge, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto la abbreviazione della vacatio legis aveva reso applicabili le norme penali in essi contenuti a fatti commessi prima della scadenza del termine ordinario di quindici giorni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 73
Altri parametri e norme interposte