Sentenza 172/1983 (ECLI:IT:COST:1983:172)
Massima numero 9663
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
08/06/1983; Decisione del
08/06/1983
Deposito del 16/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 172/83 CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - DD. MM. 11 APRILE 1981 E 5 MAGGIO 1981 - PRETESA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN TEMA DI AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILE E PATRIMONIALE - INAMMISSIBILITA' PER OMESSA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
SENT. 172/83 CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - DD. MM. 11 APRILE 1981 E 5 MAGGIO 1981 - PRETESA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN TEMA DI AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILE E PATRIMONIALE - INAMMISSIBILITA' PER OMESSA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.
Testo
E' inammissibile, perche` notificato al Ministro del Tesoro anziche` al Presidente del Consiglio, il ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige, inteso a lamentare una invasione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, in seguito all'emanazione dei decreti del Ministero del tesoro 11 aprile 1981(in G.U. 4 maggio 1981, n. 120) e 5 maggio 1981 (in G.U. 20 maggio 1981, n. 136). La Corte ha piu` volte affermto che i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni "... devono svolgersi esclusivamente nel contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri da un lato, e del Presidente della Regione, dall'altro, di qualunque autorita` dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale il conflitto deriva" (Sent. n. 6 del 1957), conformemente agli artt. 39 L. 11 marzo del 1953 n. 87, e 27 delle Norme integrative 16 marzo 1956. (Inammissibilita`, per omessa notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, del ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige avverso i decreti del Ministro del tesoro 11 aprile 1981 e 5 maggio 1981).
E' inammissibile, perche` notificato al Ministro del Tesoro anziche` al Presidente del Consiglio, il ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige, inteso a lamentare una invasione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite, in seguito all'emanazione dei decreti del Ministero del tesoro 11 aprile 1981(in G.U. 4 maggio 1981, n. 120) e 5 maggio 1981 (in G.U. 20 maggio 1981, n. 136). La Corte ha piu` volte affermto che i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni "... devono svolgersi esclusivamente nel contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri da un lato, e del Presidente della Regione, dall'altro, di qualunque autorita` dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale il conflitto deriva" (Sent. n. 6 del 1957), conformemente agli artt. 39 L. 11 marzo del 1953 n. 87, e 27 delle Norme integrative 16 marzo 1956. (Inammissibilita`, per omessa notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, del ricorso proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige avverso i decreti del Ministro del tesoro 11 aprile 1981 e 5 maggio 1981).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 69
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 25