Sentenza 173/1983 (ECLI:IT:COST:1983:173)
Massima numero 14327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
08/06/1983; Decisione del
08/06/1983
Deposito del 16/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 173/83 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA MAGISTRALE DEL GRADO PREPARATORIO - FREQUENZA ED ESAMI DI ABILITAZIONE - ALUNNI E CANDIDATI PRIVATISTI DI SESSO MASCHILE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SCUOLA MATERNA - INSEGNANTI DI SESSO MASCHILE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 173/83 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLA MAGISTRALE DEL GRADO PREPARATORIO - FREQUENZA ED ESAMI DI ABILITAZIONE - ALUNNI E CANDIDATI PRIVATISTI DI SESSO MASCHILE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SCUOLA MATERNA - INSEGNANTI DI SESSO MASCHILE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In materia di scuola materna non si puo' certo presumere che gli uomini non siano idonei ad insegnarvi. La presenza di una componente maschile nel corpo insegnante puo' anzi arricchire la scuola materna del contributo di piu' varie risorse educative e di una maggiore apertura di tutta l'attivita' didattica alla realta' sociale. Pertanto, le norme degli artt. 39 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, 41 dello stesso decreto (come modificato dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470) e degli artt. 6 del citato r.d. n. 1286 del 1933 e 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che escludono gli allievi maschi dalla frequenza delle scuole magistrali del grado preparatorio e i candidati privatisti maschi dai relativi esami di abilitazione, e contemplano, per la scuola materna soltanto insegnanti donne - norme tuttora applicabili a casi, come quello di specie, anteriori alla legge n. 903 del 1977 sulla parita' fra uomo e donna in materia di lavoro - vanno dichiarate illegittime per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
In materia di scuola materna non si puo' certo presumere che gli uomini non siano idonei ad insegnarvi. La presenza di una componente maschile nel corpo insegnante puo' anzi arricchire la scuola materna del contributo di piu' varie risorse educative e di una maggiore apertura di tutta l'attivita' didattica alla realta' sociale. Pertanto, le norme degli artt. 39 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, 41 dello stesso decreto (come modificato dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470) e degli artt. 6 del citato r.d. n. 1286 del 1933 e 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che escludono gli allievi maschi dalla frequenza delle scuole magistrali del grado preparatorio e i candidati privatisti maschi dai relativi esami di abilitazione, e contemplano, per la scuola materna soltanto insegnanti donne - norme tuttora applicabili a casi, come quello di specie, anteriori alla legge n. 903 del 1977 sulla parita' fra uomo e donna in materia di lavoro - vanno dichiarate illegittime per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte