Sentenza 173/1983 (ECLI:IT:COST:1983:173)
Massima numero 14328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
08/06/1983; Decisione del
08/06/1983
Deposito del 16/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 173/83 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLE MATERNE STATALI - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DOCENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN "PARTE QUA".
SENT. 173/83 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - SCUOLE MATERNE STATALI - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DOCENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE IN "PARTE QUA".
Testo
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 39 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, 41 dello stesso decreto, 6 del r.d. 11 agosto 1933, n. 1286 e 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (v. massima precedente), vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi anche gli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968, nonche' l'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 39 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, 41 dello stesso decreto, 6 del r.d. 11 agosto 1933, n. 1286 e 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (v. massima precedente), vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi anche gli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968, nonche' l'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27