Ambiente - Norme della Regione Puglia - Impianti eolici e fotovoltaici esistenti - Regime abilitativo delle modifiche sostanziali e non sostanziali - Procedura abilitativa semplificata (PAS) - Limiti - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, dell'art. 11 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019, che disciplina il regime abilitativo delle modifiche sostanziali e non sostanziali degli impianti eolici e fotovoltaici esistenti. Nella sua prima parte, l'articolo impugnato riproduce la disciplina statale evocata come parametro interposto, prevedendo i casi in cui le modifiche dell'impianto siano assentite con procedura abilitativa semplificata (PAS), aggiungendo che la PAS sia però esclusa qualora, come effetto dell'intervento, si ottenga un impianto di potenza superiore a 1 MW. Con quest'ultima previsione, il legislatore pugliese introduce una precisazione avente funzione antielusiva del quadro normativo statale, intendendo evitare che, a seguito di singoli interventi di revamping, risultino in esercizio impianti - in origine assentiti con procedure semplificate - che generano una potenza superiore a 1 MW senza essere passati per i più approfonditi controlli, anche sugli impatti ambientali, previsti nel procedimento di Autorizzazione Unica (AU). Quanto, infine, al mutamento sopravvenuto - dopo l'instaurazione del giudizio di costituzionalità e senza che sul punto si sia svolto contraddittorio fra le parti - della disciplina statale di riferimento, con il d.l. n. 76 del 2020, come conv., che ulteriormente semplifica le procedure in esame, eventuali incompatibilità potranno essere rilevate nell'operare degli ordinari meccanismi di risoluzione delle antinomie. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 86 del 2019, n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012).