Ordinanza 177/1983 (ECLI:IT:COST:1983:177)
Massima numero 12790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  08/06/1983;  Decisione del  08/06/1983
Deposito del 16/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 177/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PEN. ART. 159 (SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE), E COD. PROC.PEN., ART. 69 - OMESSA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE NEI CASI DI GIUDIZI DI RICUSAZIONE DEL GIUDICE - SOSTANZIALE RICHIESTA ALLA CORTE DI UNA SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE (INTEGRAZIONE DELLA SERIE DEI CASI DI SOSPENSIONE) - INCOMPETENZA DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Rientra nel potere discrezionale del legislatore di prevedere i casi di sospensione della prescrizione penale onde e' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 112 Cost., degli artt. 159 cod. pen. e 69 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la sospensione del giudizio nei casi di ricusazione del giudice, quale causa di sospensione della prescrizione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte