Ordinanza 179/1983 (ECLI:IT:COST:1983:179)
Massima numero 12791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
08/06/1983; Decisione del
08/06/1983
Deposito del 16/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 179/83. GIUDIZIO INCIDENTALE DI COSTITUZIONALITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 30 GIUGNO 1959, N. 420, ART. 576 (SANZIONI PER IL MANCATO PAGAMENTO DI PEDAGGIO IN AUTOSTRADA) - NATURA DI ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INCOMPETENZA DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 179/83. GIUDIZIO INCIDENTALE DI COSTITUZIONALITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE - D.P.R. 30 GIUGNO 1959, N. 420, ART. 576 (SANZIONI PER IL MANCATO PAGAMENTO DI PEDAGGIO IN AUTOSTRADA) - NATURA DI ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INCOMPETENZA DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' atto regolamentare, privo di forza di legge, il d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420 di esecuzione del t.u. sulla circolazione stradale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 576 d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420).
E' atto regolamentare, privo di forza di legge, il d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420 di esecuzione del t.u. sulla circolazione stradale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 576 d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte