Ordinanza 180/1983 (ECLI:IT:COST:1983:180)
Massima numero 16225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
08/06/1983; Decisione del
08/06/1983
Deposito del 16/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 180/83. AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ATTRIBUZIONI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI; POTESTA' DI STABILIRE I MASSIMI E I MINIMI ENTRO I QUALI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DEVE CONTENERE LA LIQUIDAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA IN VIA DI PRINCIPIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 180/83. AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ATTRIBUZIONI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI; POTESTA' DI STABILIRE I MASSIMI E I MINIMI ENTRO I QUALI L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DEVE CONTENERE LA LIQUIDAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA IN VIA DI PRINCIPIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Il potere del Consiglio Nazionale forense in ordine alla determinazione delle tariffe professionali non contrasta con i principi costituzionali, essendo fondato sulla capacita' di tale organo tecnico di prendere tempestive decisioni per l'aggiornamento - necessariamente periodico - delle stesse. Ne' viola i parametri costituzionali invocati dal giudice a quo, in gran parte non appropriatamente, la potesta' del Consiglio di stabilire i minimi e i massimi entro i quali contenere la liquidazione in sede giudiziale, stante al riguardo (ex art. 60, r.d. n. 1578 del 1933) la possibilita' per l'autorita' giudiziaria di oltrepassare detti limiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051; 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536; 3 del d.l.lgt. 22 febbraio 1946, n. 170; unico della legge 22 gennaio 1934, n. 36; 57, 58, 59, 60 e 61 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, denunziati in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 41, 101, 104, primo comma, Cost.). - S. nn. 20/1960 e 163/1971.
Il potere del Consiglio Nazionale forense in ordine alla determinazione delle tariffe professionali non contrasta con i principi costituzionali, essendo fondato sulla capacita' di tale organo tecnico di prendere tempestive decisioni per l'aggiornamento - necessariamente periodico - delle stesse. Ne' viola i parametri costituzionali invocati dal giudice a quo, in gran parte non appropriatamente, la potesta' del Consiglio di stabilire i minimi e i massimi entro i quali contenere la liquidazione in sede giudiziale, stante al riguardo (ex art. 60, r.d. n. 1578 del 1933) la possibilita' per l'autorita' giudiziaria di oltrepassare detti limiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051; 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536; 3 del d.l.lgt. 22 febbraio 1946, n. 170; unico della legge 22 gennaio 1934, n. 36; 57, 58, 59, 60 e 61 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, denunziati in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, primo comma, 41, 101, 104, primo comma, Cost.). - S. nn. 20/1960 e 163/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
co. 2
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte