Ordinanza 181/1983 (ECLI:IT:COST:1983:181)
Massima numero 14640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
08/06/1983; Decisione del
08/06/1983
Deposito del 16/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 181/83. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE PER I MOBILI CHE ABBIANO GIA' FORMATO OGGETTO DI PRECEDENTE VENDITA ESATTORIALE A CARICO DELLO STESSO CONTRIBUENTE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 181/83. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE PER I MOBILI CHE ABBIANO GIA' FORMATO OGGETTO DI PRECEDENTE VENDITA ESATTORIALE A CARICO DELLO STESSO CONTRIBUENTE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo comma, Cost., dell'art. 52, secondo comma, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui preclude l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., quando i mobili esistenti presso l'abitazione del contribuente moroso sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico dello stesso debitore, anche nell'ipotesi in cui il terzo proprietario sia persona diversa dall'aggiudicatario della precedente asta esattoriale. La Corte infatti ha gia' giudicato infondata - in riferimento agli stessi parametri costituzionali - la questione, sia pure riguardo ad altra - ma di identico contenuto - disposizione di legge (art. 207 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), ritenendo la norma pienamente giustificata dall'esigenza, di ordine costituzionale, di assicurare la riscossione delle imposte. - S. nn. 13/1971 e 4/1973.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo comma, Cost., dell'art. 52, secondo comma, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui preclude l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., quando i mobili esistenti presso l'abitazione del contribuente moroso sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico dello stesso debitore, anche nell'ipotesi in cui il terzo proprietario sia persona diversa dall'aggiudicatario della precedente asta esattoriale. La Corte infatti ha gia' giudicato infondata - in riferimento agli stessi parametri costituzionali - la questione, sia pure riguardo ad altra - ma di identico contenuto - disposizione di legge (art. 207 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), ritenendo la norma pienamente giustificata dall'esigenza, di ordine costituzionale, di assicurare la riscossione delle imposte. - S. nn. 13/1971 e 4/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte