Ordinanza 181/1983 (ECLI:IT:COST:1983:181)
Massima numero 14640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  08/06/1983;  Decisione del  08/06/1983
Deposito del 16/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 181/83. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - ESCLUSIONE PER I MOBILI CHE ABBIANO GIA' FORMATO OGGETTO DI PRECEDENTE VENDITA ESATTORIALE A CARICO DELLO STESSO CONTRIBUENTE - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo comma, Cost., dell'art. 52, secondo comma, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui preclude l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., quando i mobili esistenti presso l'abitazione del contribuente moroso sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico dello stesso debitore, anche nell'ipotesi in cui il terzo proprietario sia persona diversa dall'aggiudicatario della precedente asta esattoriale. La Corte infatti ha gia' giudicato infondata - in riferimento agli stessi parametri costituzionali - la questione, sia pure riguardo ad altra - ma di identico contenuto - disposizione di legge (art. 207 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), ritenendo la norma pienamente giustificata dall'esigenza, di ordine costituzionale, di assicurare la riscossione delle imposte. - S. nn. 13/1971 e 4/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte