Ordinanza 182/1983 (ECLI:IT:COST:1983:182)
Massima numero 14641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
08/06/1983; Decisione del
08/06/1983
Deposito del 16/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 182/83. DEPENALIZZAZIONE - CONCORSO DI PERSONE NELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - OMESSA PREVISIONE - RITENUTA ESTENSIONE ALL'AMBITO DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO DEI PRINCIPI DEL CONCORSO DISCIPLINATI DAL CODICE PENALE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, RISERVA LEGISLATIVA IN TEMA DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PERSONALI O PATRIMONIALI, IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 182/83. DEPENALIZZAZIONE - CONCORSO DI PERSONE NELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - OMESSA PREVISIONE - RITENUTA ESTENSIONE ALL'AMBITO DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO DEI PRINCIPI DEL CONCORSO DISCIPLINATI DAL CODICE PENALE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, RISERVA LEGISLATIVA IN TEMA DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PERSONALI O PATRIMONIALI, IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE PENALE - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 25, comma secondo, Cost. - delle leggi 3 maggio 1967, n. 317, e 24 dicembre 1975, n. 706, le quali hanno trasformato illeciti penali, punibili con l'ammenda, in illeciti di carattere amministrativo, ma non hanno regolato il concorso di persone nell'illecito amministrativo, postoche': dall'ordinanza di remissione non e' dato di capire perche' mai le leggi di depenalizzazione, pur non prevedendolo, presupporrebbero tuttavia necessariamente il concetto penalistico del concorso, per cui dovrebbero ritenersi estesi all'ambito del giudizio amministrativo i principi del concorso disciplinati dall'art. 110 cod. pen., argomentandosi ex art. 5 della legge 706/75; nel frattempo e' sopravvenuta la legge 24 novembre 1981, n. 689, che all'art. 5 ha espressamente previsto e regolato l'istituto del concorso di persone nelle violazioni amministrative, per la qual ragione si rende necessario che il giudice di merito valuti se sussista, e quale sia, l'incidenza della nuova normativa sulla questione dedotta.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 25, comma secondo, Cost. - delle leggi 3 maggio 1967, n. 317, e 24 dicembre 1975, n. 706, le quali hanno trasformato illeciti penali, punibili con l'ammenda, in illeciti di carattere amministrativo, ma non hanno regolato il concorso di persone nell'illecito amministrativo, postoche': dall'ordinanza di remissione non e' dato di capire perche' mai le leggi di depenalizzazione, pur non prevedendolo, presupporrebbero tuttavia necessariamente il concetto penalistico del concorso, per cui dovrebbero ritenersi estesi all'ambito del giudizio amministrativo i principi del concorso disciplinati dall'art. 110 cod. pen., argomentandosi ex art. 5 della legge 706/75; nel frattempo e' sopravvenuta la legge 24 novembre 1981, n. 689, che all'art. 5 ha espressamente previsto e regolato l'istituto del concorso di persone nelle violazioni amministrative, per la qual ragione si rende necessario che il giudice di merito valuti se sussista, e quale sia, l'incidenza della nuova normativa sulla questione dedotta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte