Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti eolici e fotovoltaici esistenti - Rinnovo del titolo abilitativo - Condizioni ulteriori o specifiche rispetto a quelle poste dal legislatore statale - Violazione dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 12 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019, concernente il rinnovo del titolo abilitativo all'esercizio degli impianti eolici e fotovoltaici. La norma impugnata dal Governo contrasta con i principi fondamentali in materia di energia, imponendo condizioni per ottenere detto rinnovo, in assenza di simili indicazioni nella legislazione di principio. La disciplina statale delle procedure per il conferimento del titolo abilitativo non pone, infatti, condizioni ulteriori o specifiche al fine dell'ottenimento del rinnovo di detto titolo, mentre a essa è riservato il compito della semplificazione delle procedure riguardanti i titoli abilitativi in questa materia, in attuazione della normativa europea, ispirandosi alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, al fine di favorire gli investimenti nel settore. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 86 del 2019 e n. 177 del 2018).
A tutela del principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea, il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette che le Regioni prescrivano limiti generali. (Precedente citato: sentenza n. 148 del 2019).