Ordinanza 187/1983 (ECLI:IT:COST:1983:187)
Massima numero 12794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  09/06/1983;  Decisione del  09/06/1983
Deposito del 22/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 187/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PROC. CIV., ARTT. 51 E 52 - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - OMESSA PREVISIONE DELL'IPOTESI IN CUI IL GIUDICE ABBIA UN INTERESSE MERAMENTE POLITICO ALLA CONTROVERSIA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21 E 101 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE CONFIGURATA COME EVENTUALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando il giudice a quo dichiari di non condividere l'interpretazione prospettata e di sollevare la questione solo per "tuziorismo" (nella specie si trattava dell'eventuale contrasto tra gli artt. 51 e 52 c.p.c., in quanto consentono l'astensione e la ricusazione di un giudice che abbia nella causa un interesse meramente politico con gli artt. 21 e 101 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23