Sentenza 191/1983 (ECLI:IT:COST:1983:191)
Massima numero 11691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  23/06/1983;  Decisione del  23/06/1983
Deposito del 29/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 191/83. SUCCESSIONI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' - TERMINE DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA DAL GIORNO DELL'APERTURA DELLA SUC- CESSIONE - ECCEZIONI (ISTITUITI SUB CONDICIONE E CHIAMATI ULTERIORI) - ASSERITA OMESSA PREVISIONE DI ALTRA ECCEZIONE ANALOGA PER I FIGLI NATURALI NON ANCORA RICONOSCIUTI - INTERPRETAZIONE LOGICO-SISTEMATICA ACCOLTA DALLA CORTE A CORREZIONE DI QUELLA SEGUITA DAL GIUDICE A QUO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le statuizioni del secondo e terzo comma dell'art. 480 cod. civ., relative alla decorrenza del termine prescrizionale in caso di istituiti sub condicione e di chiamati ulteriori, esaurendo l'ambito della vocatio (in quanto, diversamente dall'assunto del giudice a quo, sono da ritenere vocati i primi, per la logica della delazione condizionata, e i secondi, per letterale dettato della norma stessa) e non potendo percio` ricomprendere anche soggetti non vocati, come i figli naturali che ottengano la dichiarazione giudiziale di paternita` posteriormente all'apertura della successione, non sono elevabili a tertium comparationis ai fini della valutazione della legittimita` costituzionale della diversita` di trattamento. Trova peraltro applicazione, in tema di accettazione dell'eredita` da parte di detti figli naturali, il principio generale ex art. 2935 cod. civ., della decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto puo` essere fatto valere e pertanto e` possibile risolvere la controversia mediante una interpretazione logico-sistematica della normativa in questione, diversa dalla lettura offerta dal giudice a quo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 480 cod. civ., nella parte in cui non prevede che per i figli naturali il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredita` decorra dal giorno della dichiarazione giudiziale di paternita` anziche` da quello dell'apertura della successione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte