Sentenza 192/1983 (ECLI:IT:COST:1983:192)
Massima numero 10114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  23/06/1983;  Decisione del  23/06/1983
Deposito del 29/06/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 192/83. LAVORO - INTERMEDIAZIONE - ONERE PROBATORIO GRAVANTE SUL LAVORATORE CHE AGISCA GIUDIZIALMENTE PER FAR ACCERTARE L'ESISTENZA DELL'INTERPOSIZIONE - CONFORMITA' AI PRINCIPI GENERALI IM MATERIA DI ONERE DELLA PROVA - LEGITTIMITA'.

Testo
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369, 414 n. 4 c.p.c. e 2697 c.c. (sollevata lamentando che tali norme non abbiano previsto, per l'ipotesi in cui il prestatore di lavoro agisca per far dichiarare l'interposizione di mano d'opera, una eccezione al principio dell'onere della prova incombente sull'attore - con particolare rigorosita' nel processo del lavoro -, ponendo il lavoratore che e' rimasto estraneo alla vicenda interpositiva in posizione di inferiorita' rispetto al datore di lavoro, ed impedendogli di azionare (fruttuosamente) il proprio diritto), in quanto l'eccezione che si pretende di introdurre alla regola generale per cui actore non probante reus absolvitur, con riguardo alla richiesta di modifica del rapporto di lavoro interposto, sostituendo al datore di lavoro apparente colui che da' luogo all'interposizione, non appare giustificata neppure dalla sottolineatura della difficolta' in cui il lavoratore si verrebbe a trovare nel fornire la prova dei fatti estranei alla sua conoscenza, tanto piu' che il giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ. e' fornito di ampi poteri istruttori.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte