Ordinanza 194/1983 (ECLI:IT:COST:1983:194)
Massima numero 14646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
23/06/1983; Decisione del
23/06/1983
Deposito del 29/06/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 194/83. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - DISCONTINUA OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - INCISO "SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO" - RICONOSCIUTA LEGITTIMITA' DI ESPRESSIONI ANALOGHE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 194/83. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - RECESSO DEL LOCATORE - DISCONTINUA OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE - INCISO "SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO" - RICONOSCIUTA LEGITTIMITA' DI ESPRESSIONI ANALOGHE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 70, 101 e 103 Cost., dell'art. 59, n. 8, l. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, per i contratti soggetti a proroga, agli effetti del diritto del locatore al recesso quando il conduttore non occupi continuativamente l'immobile, viene usata l'espressione "senza giustificato motivo" ritenuta dai giudici remittenti troppo vaga e, pertanto, suscettibile di concedere all'autorita' giudiziaria un potere discrezionale travalicante nei poteri propri del legislatore. La Corte infatti ha gia' ammesso la legittimita' di espressioni analoghe, come "possesso giustificato" e "casi piu' gravi". - S. nn. 131/1970 e 236/1975.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 70, 101 e 103 Cost., dell'art. 59, n. 8, l. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, per i contratti soggetti a proroga, agli effetti del diritto del locatore al recesso quando il conduttore non occupi continuativamente l'immobile, viene usata l'espressione "senza giustificato motivo" ritenuta dai giudici remittenti troppo vaga e, pertanto, suscettibile di concedere all'autorita' giudiziaria un potere discrezionale travalicante nei poteri propri del legislatore. La Corte infatti ha gia' ammesso la legittimita' di espressioni analoghe, come "possesso giustificato" e "casi piu' gravi". - S. nn. 131/1970 e 236/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte