Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti eolici e fotovoltaici esistenti - Procedura abilitativa semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU) - Definizione dei relativi termini - Competenza attribuita alla Giunta regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Insufficiente motivazione delle censure - Inammissibilità delle questioni.
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione della censura, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 e all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, dell'art. 16, comma 1, lett. a), della legge reg. Puglia n. 34 del 2019, che rimanda alla Giunta regionale la definizione, tra l'altro, di termini per i procedimenti riguardanti la procedura abilitativa semplificata (PAS) e l'autorizzazione Unica (AU). La doglianza è condensata in due righe, che richiamano per relationem i parametri che si assumevano violati in altra questione. La modalità assertiva con cui è motivato il contrasto tra la norma impugnata e i principi fondamentali in materia di produzione dell'energia rende, altresì, oscura la censura, non comprendendosi le ragioni per cui si abbia interesse a impugnare tale passaggio normativo e non anche gli altri contenuti dell'articolo.